Descrizione
Nelle zone boschive di interesse comunale è vietata la circolazione dei veicoli a motore ad esclusione:
- delle macchine agricole
- dei veicoli dei proprietari dei fondi
- dei veicoli delle persone che vi devono accedere per l'espletamento di attività agricole.
A questi soggetti viene attribuito un apposito contrassegno personale, utilizzabile anche dal coniuge e dai figli.
Il contrassegno deve essere esposto sul parabrezza (in caso di autoveicolo) o esibito alla richiesta degli addetti al controllo (in caso di ciclomotore o motoveicolo).
La validità del contrassegno è:
- annuale per i proprietari
- limitata al tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività agricole negli altri casi.
Se la richiesta interessa le aree di competenza del Parco del Ticino, la stessa deve essere inoltrata all'ente competente.