Descrizione
Gli enti del terzo settore sono obbligati a tenere il registro dei volontari in cui devono essere iscritti tutti i volontari, associati e non, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
Il registro deve essere vidimato in modo da garantirne la veridicità e prevenirne una alterazione dei contenuti. Deve quindi essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti (Decreto ministeriale 14/02/1992).
L’autorità che ha provveduto alla bollatura deve inoltre dichiarare, nell’ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono.
Il segretario competente è quello del Comune dove ha sede l'ente del terzo settore.
Inoltre ogni pagina del registro deve essere preventivamente numerata a cura del richiedente. Nei registri rilegati (es. Buffetti) devono essere riportati sulla copertina la denominazione dell'Associazione, il codice fiscale e il registro; nei registri a fogli mobili devono essere riportati su tutte le pagine la denominazione dell'associazione, il codice fiscale e il tipo di registro e deve essere annullato il retro dei fogli nel caso non venga utilizzato.