Descrizione
Il gestore della struttura ricettiva, ai sensi del Regolamento comunale, art. 5, deve entro il giorno 20 di ogni mese successivo al trimestre solare di competenza, inviare una dichiarazione con il dettaglio:
- del numero degli ospiti che hanno pernottato nella struttura nel periodo di riferimento
- del numero degli ospiti esenti e la relativa causale
- dell'imposta dovuta e degli estremi dei versamenti effettuati
- ogni eventuale ulteriore informazione utile ai fini del computo dell’imposta.
Si segnala che:
- ogni struttura ricettiva deve effettuare la propria dichiarazione
- in caso di struttura aperta, la dichiarazione deve essere presentata anche se per il periodo considerato non ci sono stati pernottamenti.
Le dichiarazioni possono essere trasmesse al Comune mediante il portale dei servizi on-line, su supporto cartaceo oppure tramite posta elettronica certificata.
L'illustrazione delle modalità di pagamento è disponibile, nel portale dell'Imposta di Soggiorno, cliccando sulle FAQ-Domande frequenti (in alto a sinistra della schermata) con video tutorial.
Le dichiarazioni devono essere conservate fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla loro compilazione, in formato elettronico, dai gestori delle strutture ricettive e messe a disposizione dell’Amministrazione comunale in caso di richiesta.
Informazioni e Tariffe
Gli importi previsti sono determinati dalla Deliberazione della Giunta comunale 05/02/2014, n. 2.
L’imposta di soggiorno è dovuta da tutti coloro che, non residenti, soggiornano nelle strutture ricettive, alberghiere ed extralberghiere presenti sul territorio comunale di Somma Lombardo.
Le tariffe si applicano per persona e per giorno di permanenza, prendendo come riferimento la registrazione presso la struttura.
Tariffe in vigore dal 01.03.2014 (Delibera Giunta Comunale n.12 del 05.02.2014)
STRUTTURE ALBERGHIERE - CLASSIFICAZIONE | TARIFFA | |||
---|---|---|---|---|
1 stella * | € 0,25 | |||
2 stelle ** | € 0,50 | |||
3 stelle *** | € 0,75 | |||
4 stelle **** | € 1,00 | |||
5 stelle ***** | € 1,25 |
STRUTTURE EXTRA - ALBERGHIERE | TARIFFA | |||
---|---|---|---|---|
Bed & Breakfast - Case per ferie | € 0,25 |
L’imposta è dovuta per un massimo di 15 giorni consecutivi di permanenza presso la struttura.
Approfondimenti
Il gestore della struttura ricettiva, ai sensi del Regolamento comunale, art. 6, deve entro il giorno 15 di ogni mese successivo al trimestre solare di riferimento versare la somma incassa al Comune tramite versamento diretto alla tesoreria comunale o con bonifico bancario sul conto corrente del Comune, on- line tramite servizio PagoPA dal programma Tourist-TAX.
si comunica che entro il 30/06/2024 dovrà essere presentata la dichiarazione dell'imposta di soggiorno relativa all'annualità 2023 sul modello approvato con decreto del MEF del 29/04/2022.
Le dichiarazioni vanno compilate e trasmesse esclusivamente ONLINE tramite il PORTALE dell'AGENZIA DELLE ENTRATE.
Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, sono esentati dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età
b) I soggetti che assistono i degenti ricoverati presso le strutture pubbliche e private del territorio regionale fino ad un massimo di due, i pazienti che effettuano cure ospedaliere in regime di day hospital e i soggetti che, a seguito del ricovero ospedaliero, proseguono le cure presso le predette strutture sanitarie e i relativi accompagnatori
c) I soggetti che pernottano presso campeggi e Ostelli
d) Gli studenti iscritti nelle scuole e Istituzioni di alta formazione in ambito regionale
e) Il personale appartenente alle forze dell’ordine e/o forze armate e al corpo nazionale dei Vigili del fuoco che per ragioni di servizio soggiornino nelle strutture di cui all’articolo 1
f) Le persone con disabilità più gli accompagnatori fino ad un massimo di due
g) I volontari coordinati dalla Protezione Civile e gli appartenenti ad associazioni di volontariato in caso di calamità e grandi eventi individuati dall’Amministrazione
h) I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario
i) Il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa
L’applicazione dell’esenzione di cui al precedente comma, lettera b), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell’interessato, di una attestazione resa in base alle disposizioni di cui articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, contenente le generalità degli accompagnatori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.
L’accompagnatore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all’assistenza sanitaria nei confronti del paziente.
L’applicazione dell’esenzione di cui al precedente comma, lettera d), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell’interessato di una attestazione resa in base alle disposizioni di cui articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni da cui risulti l’iscrizione alla scuola per l’anno in corso.
Coloro che hanno diritto all’esenzione dall’imposta sono tenuti a compilare la modulistica prevista, disponibile presso i gestori delle strutture ricettive.
L’imposta di soggiorno si paga al gestore della struttura ricettiva, che rilascerà una ricevuta/fattura recante l’importo versato a titolo di imposta per la durata del soggiorno.
La ricevuta/fattura dovrà essere conservata per un periodo di almeno sei anni.